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Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

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Stato 42 occorrenze

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Art. 6.

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

4. Si applicano le disposizioni dell'art. 98, commi 5 e 6.

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

6. Si applicano gli articoli 2456 e 2457 del codice civile.

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9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa esecutivo.

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6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'art. 72, commi 7, 8 e 9.

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6. Il giudizio della corte di appello è dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

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6. L'UIC può chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione

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6. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

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6. I commissari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.

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5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7

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6. I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati

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6. Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al portatore. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può

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3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 6, 7 e 8, i riparti non devono pregiudicare la possibilità della definitiva assegnazione delle quote

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6. Il trasferimento del bene espropriato e il subentro nel contratto di finanziamento previsto dal comma 5 restano subordinati all'emanazione del

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6. Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale

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8. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i diritti reali e i diritti di prelazione sono salvi quando i beni ai quali si riferiscono non siano stati

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amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'art. 72, comma 6.

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chirografari previsto dall'art. 86, comma 6; l'elenco non viene messo a disposizione.

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6. Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione; per quanto non

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6. Le disposizioni dettate dall'art. 37 si applicano a decorrere dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1993. Le relative

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6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se

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6. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell'art. 70, comma 2

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6. Quando risulta che la banca rigetta ripetutamente e senza giustificato motivo le domande di ammissione a socio, è in facoltà della Banca d'Italia

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6. Restano fermi l'articolo 18, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, l'art. 7, comma 4, ultimo periodo

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6. In caso di edificio o complesso condominiale, il debitore e il terzo acquirente del bene ipotecato hanno diritto alla suddivisione del

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6. La Banca d'Italia può disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli

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6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro

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6. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può determinare, in relazione alla quantità e alle caratteristiche dei valori

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6. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previsti dall'art. 86, commi 4 e 5, fa concorrere solo agli eventuali riparti

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7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari depositano nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale, a

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soggetti indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori della banca, tale da

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6. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non

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6. Il tribunale decide con sentenza in camera di consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste

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6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma 5 e non oltre i trenta giorni successivi, presentano alla Banca d'Italia, sentiti i cessati

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3. Le azioni o quote possedute da un soggetto indicato nel comma 6 dell'art. 19 che eccedono il 15 per cento del capitale della banca rappresentato

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6. La lettera b), del comma 1, dell'art. 23, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituita dalla seguente: "b) l'elenco delle imprese

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1. L'omissione delle comunicazioni previste dall'art. 106, commi 6 e 7, è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a

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7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo

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regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620; il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709, convertito dalla legge 6 luglio 1922, n. 1158; il regio decreto

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. 52; l'art. 6, commi 3 e 4, l'art. 8, commi 1, 2 e 2-bis, e l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla

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previsto dall'art. 19, comma 6, controllano almeno una banca; i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da

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mezzi di pagamento (carte di credito, "travellers cheques", lettere di credito); 6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 7) operazioni per

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